Sentenza choc: permesso di soggiorno rinnovabile anche ai rapinatori

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La Questura di competenza ha l’obbligo si esaminare ogni singolo caso prima di decidere se il cittadino extracomunitario che abbia ricevuto una condanna penale ha comunque diritto alla possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno. E’ quello che ha deciso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio con la sentenza breve n. 4393 del 2 maggio 2013, a cui una cittadina peruviana si è rivolta a seguito del rifiuto da parte della Questura competente di rilasciarle un nuovo permesso di soggiorno.

Premettendo che la condanna dell’imputata riguardava una condanna a pena patteggiata per il reato di rapina, in riferimento all’art. 628, 2° comma del codice penale, l’informazione indispensabile è che la donna era presente in Italia da oltre dieci anni ed era per altro convivente con tre figli minori.

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Il Tar ha stabilito che, anche se è previsto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno relativo a determinati reati, tra cui anche quello commesso dalla donna peruviana dalla normativa nazionale, è altrettanto importante non “automatizzare” le operazioni, ma affrontarle una ad una e capire le vulnerabilità di ogni singolo caso.

E’ parere dell’avvocatura della difesa, infatti, che la Questura di competenza non abbia preso in considerazione il fatto che la donna risiedeva già in Italia da diversi anni e aveva a carico figli minori. Per questo motivo specifico, il Tar ha accolto il ricorso della cittadina peruviana, perchè non ha dato peso alla pericolosità sociale della stessa e senza che abbia potuto prendere parte al suo processo amministrativo.

Fonte: immigrazione.biz