‘episodio risale al 13 febbraio del 2019. La ragazza era andata in bagno, all’interno del negozio. L’uomo l’aveva seguita e, dopo essersi calato i pantaloni, le aveva afferrato con forza un polso, fino quasi a spezzarlo.
“Così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a consumare un rapporto sessuale – si legge nell’imputazione della Procura capitolina -Non riuscendovi solo per la pronta reazione della vittima”.
Come in questo caso:
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Non luogo a procedere.
Secondo l’articolo 420 quater del Codice di procedura penale “all’imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, quando non ne sia dichiarata la contumacia, deve essere necessariamente comunicato il rinvio dell’udienza, non potendo egli ritenersi rappresentato dal difensore”. In sintesi: come ricorda Valeria Di Corrado sulle pagine del Tempo, se l’imputato non c’è, il processo non può essere celebrato e si può riaprire solo nel caso in cui questi venga rintracciato in tempo utile alla prescrizione del reato. Prima della riforma Cartabia, invece, nel caso in cui non si riusciva a notificare all’imputato gli avvisi di udienza, il processo veniva rinviato sine die e i termini di prescrizione si interrompevano.