Giudice rosso ha vizio di graziare immigrati, pena dimezzata ad assassino: “Va premiato”

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Torniamo a parlare del giudice rosso di Reggio Emilia. Appresa la pazzesca decisione di scarcerare un profugo pedofilo per la sua “incredibile autodisciplina”, pensammo inizialmente al fattore ‘caldo agostano’. Ottimisti.

In 300 a corteo contro Gip che scarcera profugo pedofilo

Andando ad indagare le passate sentenze del giudice Giovanni Ghini, infatti, viene più di un dubbio su quali siano le reali ragioni a muoverlo.

Ora, vi invitiamo a leggere le deliranti motivazioni con le quali, tre anni fa, dimezzò la condanna di un assassino nordafricano reo confesso. Noterete, nel finale, come sia simile l’ammirazione per il criminale che confessa, e che, parole di Ghini, “va premiato”:

Tre pagine. Sono quelle servite al giudice Giovanni Ghini per spiegare nella sua sentenza la condanna, che tanto ha fatto discutere, a 16 anni e 10 giorni di reclusione per Fettah Abdelkebir per omicidio premeditato e distruzione del cadavere di Andrea Germini, il 18 agosto 2014. Il pm, Valentina Salvi, ne aveva chiesti 30.

Come si era già intuito il giorno del pronunciamento, ha avuto un peso importante la confessione con cui l’imputato, difeso dall’avvocato Domenico Noris Bucchi, si è presentato all’ultima udienza del processo con rito abbreviato. «Con la sua confessione – scrive il giudice – l’imputato ha dato un contributo prezioso all’accertamento della verità sulla genesi, giuridicamente rilevante, del disegno omicida».

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Fettah l’omicidio lo aveva confessato subito ma in quell’ultima dichiarazione ha spiegato come dieci giorni prima del delitto fosse andato sul luogo dell’omicidio, in riva al Secchia, per studiare e preparare quanto occorreva per fare fuori colui che nella sua testa era considerato il rivale rispetto all’infatuazione che aveva per la moglie di lui. Di questo non si fa nemmeno accenno («per motivi che non interessa approfondire» scrive il giudice). «Il vero punto controverso – evidenzia – è quello che non è successo: in che situazione processuale ci saremmo trovati se Fettah, anzichè rendere una piena confessione, si fosse attestato sulla versione precedente, ammettendo in sostanza l’omicidio, ma negando decisamente la premeditazione?». Ghini, in sentenza, risponde facendo una valutazione per decidere se l’ipotesi del pm – che fin da subito ha contestato la premeditazione – «sarebbe stata capace di prevalere su quella della difesa», che invece sosteneva il dolo d’impeto.

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Per l’accusa, Fettah dieci giorni prima si sarebbe recato a piedi sul luogo del delitto. Una tesi che era avvalorata dalla testimonianza di un cittadino, che aveva riferito di aver fatto qualche giorno prima dell’omicidio verso le 10 «uno strano incontro»: un giovane sui trent’anni, marocchino per via della carnagione olivastra, capelli neri leggermente mossi di lunghezza media, con in spalla uno zainetto.

Per il giudice, la tesi «fa alzare un sopracciglio» perché l’uomo avrebbe potuto chiedere in prestito l’auto alla cugina. E perché gli orari di lavoro, fissi, di Fettah lo avrebbero reso improbabile.

E non reggeva nemmeno l’ipotesi dell’uso di una scorciatoia. «Se esistevano, non le conosceva di certo: è stato raggiunto dai carabinieri lungo il percorso stradale – scrive in sentenza Ghini – L’ipotesi del pubblico ministro, che volevamo congruente e coerente, si è rivelata al contrario incongruente e incoerente».

Pure la prova del riconoscimento della persona incontrata sulla collina dal testimone per il giudice non era poi così certa. Primo perché lo riconosce dalla foto pubblicata in un giornale e non in un altro: eppure, è la stessa. Inoltre, nella ricognizione in incidente probatorio, l’uomo aveva detto: «Secondo me è la persona che più gli assomiglia rispetto alle persone che ci sono». «Cioè – scrive il giudice – è sicuro non che l’imputato sia il giovane di quel giorno, ma che sia quello che più gli assomiglia fra le persone che ha davanti».

Per il giudice, dunque, la ricognizione rappresenta «una conferma debolissima di un’ipotesi intrinsecamente debole», anche perché lo zaino di Fettah alla fine è pure di un altro colore rispetto ai ricordi del cittadino. E allora, per il giudice – questa era pure la tesi difensiva dell’avvocato Bucchi – senza la confessione di Fettah non sarebbe stato così facile provare la determinazione. «Un simile contributo – scrive Ghini – dev’essere premiato» con le attenuanti generiche, equivalenti sia alla premeditazione sia all’aggravante. E sebbene riconosca che serva «una certa severità» per valutare l’accaduto, «una semplice operazione aritmetica porta a una pena finale a 16 anni e 10 giorni». Nonchè ai quei 10mila euro di provvisionale per i parenti. Perché il danno potrà «essere determinato nel suo preciso ammontare solo in un separato giudizio».

E’ evidente che c’è qualcosa che non va. Quando un immigrato uccide, lui dimezza la sentenza, perché “va premiato”, quando un profugo stupra un bambino, lui lo scarcera, perché “ha avuto straordinaria autodisciplina”. Non può essere un caso. Nella migliore delle ipotesi, questo non è un giudice in grado di decidere, diciamo così, ‘serenamente’.

E lo scriviamo, consapevoli che qualche altro magistrato della stessa ‘corrente’ potrebbe decidere di farcela pagare. Non importa. E’ più importante che un pedofilo vada in galera. E che la morte di un giovane uomo abbia, almeno, la giustizia delle parole, perduta quella delle sentenze.