Tribunale Milano cede: “Divieto di Burqa è legale”

Vox
Condividi!

Per i giudici di Milano imporre alle musulmane di togliersi il velo se vogliono entrare negli ospedali e negli uffici pubblici, come fa la Regione Lombardia “comporta di fatto un particolare svantaggio per le persone che aderiscono a una determinata religione” ma non è discriminatorio perché è “oggettivamente giustificato da una finalità legittima, ragionevole e proporzionata rispetto al valore della pubblica sicurezza”.

Vox

La prima sezione civile del Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso di quattro associazioni per i diritti dei coloni che chiedevano di dichiarare “discriminatoria” la delibera della Regione Lombardia del 10 dicembre 2015 che vieta “l’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo”. Questo perché la pubblica sicurezza rischia di essere “concretamente minacciata dall’impossibilità di identificare (senza attendere procedure che richiedono la collaborazione di tutte le persone che entrano a volto scoperto) le numerose persone che fanno ingresso nei luoghi pubblici individuati”.

VERIFICA LA NOTIZIA
La sentenza arriva dal giudice Martina Flamini, la stessa che aveva condannato la Lega per aver definito “clandestini” i richiedenti asilo che sbarcano in Italia, ma che questa volta non ha potuto dare sfogo alla propria creatività, perché “il divieto di accesso a viso coperto in uffici ed enti pubblici” è “uno svantaggio” per quelle islamiche che, “per ragioni di tradizione e per professare il proprio credo religioso, indossano il velo”. Ma questo “svantaggio” è “oggettivamente giustificato da una finalità legittima, costituita dalla necessità di garantire l’identificazione e il controllo al fine di pubblica sicurezza”. In linea, per la giudice, con la corte di Strasburgo, che nel 2005 ha legittimato “la rimozione del turbante o del velo per permettere i controlli negli aeroporti”, il divieto “interessa esclusivamente le persone che accedono in determinati luoghi pubblici” e soprattutto, “per il tempo strettamente necessario alla permanenza”.